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D.L. 24/2022 - Indicazioni per i Lavoratori "fragili"

Pubblicato in data 31 mar 2022
Ultima Revisione in data 31 mar 2022

Prot.   2834    del 31/03/2022

- A tutto il personale  docente e ATA interessato

Si informano le SS.LL. che, come previsto dal D.L. n. 24/2022, sono state prorogate fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica per i lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero per i  lavoratori che si trovano  in quelle condizioni dello stato di salute che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave.

Poiché le patologie che hanno determinato la fragilità dello stato di salute delle SS.LL.  sono croniche/evolutive,   lo status di fragilità in virtù del suddetto decreto è da intendersi prorogato fino al 30 giugno 2022, salvo ulteriori proroghe. (Comunicazione del Medico competente prot. 2818 del 31/03/2022).

Alla luce di quanto premesso, è opportuno ribadire che il D.L. 24/2022 non ha però prorogato l'art. 26, c. 2-bis del D.L. 18/2020, pertanto il periodo di assenza determinato dalla condizione di "fragilità" è da considerarsi malattia ordinaria con conseguente calcolo del comporto. Pertanto si invita il personale interessato a produrre  richesta di malattia  presentando la certificazione del proprio medico curante. In assenza di tale certificazione da presentare  entro domani,  1° aprile 2022,  si provvederà d'ufficio.

Stralcio dalle "Indicazioni operative relative al lavoro agile e principali novità introdotte dal Decreto legge 24 Marzo 2022, n.24"

Non sono presenti allegati.